Art. 14.
(Disposizioni relative al personale appartenente al ruolo ad esaurimento degli ufficiale del Corpo di agenti di custodia).

      1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2007, il personale di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, può, a domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. A decorrere dalla medesima data, nei confronti del personale che ha presentato domanda cessano di avere efficacia le norme contenute nel citato articolo 25 della legge n. 395 del 1990, fatti salvi gli avanzamenti in corso, da concludere, comunque entro il 31 dicembre 2007.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo viene immesso nei ruoli direttivi e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria in base alla tabella di comparazione allegata alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

 

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